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 Statuto

Art.   1 - Costituzione - Sede - Durata
Art.   2 - Scopo
Art.   3 - Marchio ADS
Art.   4 - Certificazione dei dati
Art.   5 - Rilascio del certificato
Art.   6 - Divulgazione dei dati
Art.   7 - Regolamenti per l'esecuzione degli accertamenti ADS
Art.   8 - Organi sociali
Art.   9 - Consiglio Direttivo
Art. 10 - Poteri del Consiglio Direttivo
Art. 11 - Riunioni del Consiglio Direttivo
Art. 12 - Presidente
Art. 13 - Commissione Lavori
Art. 14 - Compiti della Commissione Lavori
Art. 15 - Riunioni della Commissione Lavori
Art. 16 - Tesoriere
Art. 17 - Revisore dei Conti
Art. 18 - Segreteria
Art. 19 - Finanziamento
Art. 20 - Esercizio sociale
Art. 21 - Scioglimento
Art. 22 - Norma di rinvio
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Art. 4 - Certificazione dei dati
La certificazione avviene in seguito a volontaria richiesta dell'editore interessato, in base a specifici accertamenti. Detti accertamenti consistono nel controllo dei dati preven­tivamente dichiarati dall'editore e si attuano mediante una verifica esterna ed una verifica interna.

Tali verifiche sono attuate dalle società che, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 23/11/1939 No.1966 che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione, vengono accettate dal Consiglio Direttivo in conformità a quanto stabilito dall'art. 10 lettera g) del presente Statuto.

Particolari accertamenti possono essere affidati dal Consiglio Direttivo anche ad altre società, organizzazioni, enti tecnici o persone qualificate, nel rispetto dello spirito e delle finalità ADS.

Tutte le società, organizzazioni, enti tecnici o persone qualificate, il cui lavoro è coperto da segreto d'ufficio, devono preventivamente e senza riserve accettare norme e condizioni stabilite dall'ADS nei Regolamenti di cui al successivo art. 7 del presente Statuto.
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