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Art. 12 - Presidente |
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Il Presidente dell'ADS è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica due esercizi.
Nella carica di Presidente si applica il principio della rotazione tra gli Organismi che fanno parte dell'ADS, con facoltà di rinuncia.
A seguito di eventuali rinunce il Presidente in carica può essere confermato.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto di fronte ai terzi ed in giudizio, con ogni più ampia facoltà di ordinaria amministrazione e di agire e resistere in giudizio e di nominare avvocati e procuratori alle liti e ad negotia.
Il Presidente provvede all'amministrazione dell'ADS nei limiti delle previsioni di spesa approvate dal Consiglio Direttivo ed ha i poteri di firma sui conti correnti bancari intestati all'ADS. Il Presidente assume e licenzia il personale dell'ADS e ne fissa la remunerazione.
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