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 Statuto

Art.   1 - Costituzione - Sede - Durata
Art.   2 - Scopo
Art.   3 - Marchio ADS
Art.   4 - Certificazione dei dati
Art.   5 - Rilascio del certificato
Art.   6 - Divulgazione dei dati
Art.   7 - Regolamenti per l'esecuzione degli accertamenti ADS
Art.   8 - Organi sociali
Art.   9 - Consiglio Direttivo
Art. 10 - Poteri del Consiglio Direttivo
Art. 11 - Riunioni del Consiglio Direttivo
Art. 12 - Presidente
Art. 13 - Commissione Lavori
Art. 14 - Compiti della Commissione Lavori
Art. 15 - Riunioni della Commissione Lavori
Art. 16 - Tesoriere
Art. 17 - Revisore dei Conti
Art. 18 - Segreteria
Art. 19 - Finanziamento
Art. 20 - Esercizio sociale
Art. 21 - Scioglimento
Art. 22 - Norma di rinvio
scarica lo statuto in pdf


Art. 12 - Presidente
Il Presidente dell'ADS è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica due esercizi.

Nella carica di Presidente si applica il principio della rotazione tra gli Organismi che fanno parte dell'ADS, con facoltà di rinuncia.

A seguito di eventuali rinunce il Presidente in carica può essere confermato.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto di fronte ai terzi ed in giudizio, con ogni più ampia facoltà di ordinaria amministrazione e di agire e resistere in giudizio e di nominare avvocati e procuratori alle liti e ad negotia.

Il Presidente provvede all'amministrazione dell'ADS nei limiti delle previsioni di spesa approvate dal Consiglio Direttivo ed ha i poteri di firma sui conti correnti bancari intestati all'ADS. Il Presidente assume e licenzia il personale dell'ADS e ne fissa la remunerazione.
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