|
 |
Art.11 - Riunioni del Consiglio Direttivo |
 |
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, per incarico dello stesso, dalla Segreteria. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, alla convocazione del Consiglio Direttivo provvede il consigliere più anziano di età.
La convocazione avviene con lettera inviata anche a mezzo telefax almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza è ammessa la convocazione con telegramma o posta elettronica, da inviarsi almeno tre giorni prima.
Nell'avviso di convocazione devono essere indicati giorno, luogo, ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che se ne presenti la necessità e comunque ogni qualvolta si tratti di rilasciare certificazioni.
Il Presidente deve convocare il Consiglio Direttivo ogni qualvolta ne venga fatta richiesta motivata da parte di uno o più Organismi costituenti l'ADS.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente, o in caso di sua assenza od impedimento od in carenza di carica, dal Consigliere più anziano di età presente alla riunione.
Le riunioni sono valide quando tutti gli Organismi costituenti l'ADS siano rappresentati da almeno uno dei membri da ciascuno di essi nominati.
Non sono ammesse deleghe.
A tutte le riunioni del Consiglio Direttivo partecipa, senza diritto a voto, il Presidente della Commissione Lavori o, in sua sostituzione, un altro membro della Commissione medesima dallo stesso designato.
Il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità degli Organismi costituenti l'ADS senza tenere conto di una eventuale astensione.
Il Consiglio Direttivo segnala, all'Organismo che lo ha nominato, per quanto di competenza, l'assenza di uno dei membri a più di tre riunioni consecutive del Consiglio stesso.
|
|