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 Regolamento per l'esecuzione degli accertamenti ADS

Art.   1 - Premessa
Art.   2 - Definizioni
Art.   3 - Verifiche
Art.   4 - Periodicita' degli accertamenti
Art.   5 - Richiesta di accertamento
Art.   6 - Dichiarazione dell'editore
Art.   7 - Obblighi dell'editore
Art.   8 - Verifica esterna
Art.   9 - Connessione tra verifica esterna e verifica interna
Art. 10 - Verifica interna
Art. 11 - Società di revisione legittimate ai controlli
Art. 12 - Esame dei rapporti sulle verifiche esterna ed interna
Art. 13 - Esito del primo accertamento
Art. 14 - Esito degli accertamenti successivi al primo
Art. 15 - Certificato ADS
Art. 16 - Uso del marchio e dei dati certificati
Art. 17 - Divulgazione dei dati
Art. 18 - Costo delle verifiche interne ed esterne
Art. 19 - Normativa complementare
Art. 20 - Modifiche alle norme del regolamento
Art. 21 - Norme transitorie
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Testo aggiuntivo del Regolamento ADS
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Disposizioni aggiuntive ad integrazione
del Regolamento
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Decisioni assunte dal Consiglio Direttivo ADS
in merito ad "Altre Vendite"
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Moduli per la richiesta di accertamento


Art. 8 - Verifica esterna
Scopo della verifica esterna è l'accertamento a campione dei dati dichiarati dall'editore riguardanti il numero di copie della testata:
- distribuite nel mese sorteggiato dalla Commissione Lavori, come precisato al punto 8.1.4;
- invendute e quindi rese risultanti dalla liquidazione effettuata dal distributore locale a fronte delle copie distribuite di competenza del mese interessato, tenuto conto dell'accredito effettuato dall'editore o dal distributore unico.
Le verifiche vengono svolte presso i distributori locali e prevedono il controllo dei movimenti delle copie con connessione ai relativi aspetti economici e finanziari. La verifica esterna riguarda inoltre il controllo a campione degli abbonati come previsto al punto 8.8.

8.1 In base ai moduli di cui al primo capoverso dell'art. 6 pervenuti all'ADS entro i termini stabiliti, la Commissione Lavori:
8.1.1 procede alla formazione di gruppi di testate nel modo seguente:
a) identifica, sulla base dei dati riferiti alla distribuzione, le regioni "comuni" e cioè quelle la cui somma in ordine decrescente dia un assorbimento totale dell'80% per i periodici e per i quotidiani pluriregionali;
b) provvede, alla estrazione casuale di una regione tra le rimanenti con assorbimento del 20% della distribuzione per i periodici e per i quotidiani pluriregionali.
I quotidiani monoregionali, ossia quelli che diffondono oltre l'80% nella regione sede di edizione, possono di norma far parte di un gruppo quando vi sia coincidenza tra la provincia estratta ed una delle province della regione.
I quotidiani monoprovinciali, ossia quelli che diffondono oltre l'80% nella provincia sede di edizione, possono di norma far parte di un gruppo quando vi sia coincidenza tra la provincia estratta e quella di edizione.
I gruppi possono essere formati anche da una sola testata o da testate facenti capo ad un unico editore.
Le testate di cui ai punti 4.2 a) e 4.3 b) possono singolarmente costituire gruppo a sé, qualora il periodo di accertamento non dovesse coincidere con quello di altre testate.
8.1.2 Fra tutte le province delle regioni come sopra individuate estrae una provincia comune a periodici e quotidiani pluriregionali facenti parte di ogni gruppo di testate.
8.1.3 Comunica a ciascun editore la provincia estratta per ciascuna testata sottoposta ad accertamento.
L'editore, per tale provincia. deve fornire i seguenti dati mensili utilizzando il Mod. 120:
- copie distribuite;
- abbonamenti a pagamento;
- abbonamenti gratuiti;
- omaggi;
- abbonamenti da quota associativa.

continua
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