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L'editore che sottopone ad accertamento una o più testate si impegna ad accettare integralmente e senza riserve, per ciascuna testata e per ogni periodo sottoposto ad accertamento, le norme e le condizioni contenute nel presente Regolamento, nonché le norme sulle procedure di accertamento che ne possono derivare.
In particolare, per ciascuna testata l'editore è tenuto a:
7.1 inviare formale richiesta di accertamento all'ADS, come stabilito dall'art. 5;
7.2 scegliere, esclusivamente tra quelle legittimate dall'ADS, la società di revisione
alla quale intende affidare i controlli interni, autorizzandola ad inviare all'ADS il proprio rapporto finale;
7.3 inviare al più presto e comunque entro i termini stabiliti dall'art. 6 i moduli di
dichiarazione debitamente compilati, datati e sottoscritti dal legale rappresentante;
7.4 inviare entro i termini previsti al punto 6.7 i Modd. 130 e 131 impegnandosi
irrevocabilmente a fornire la conseguente dichiarazione dei dati di cui al primo capoverso dell'art. 6;
7.5 accettare la società di revisione incaricata dall'ADS per i controlli esterni,
rilasciandole manleva per il segreto d'ufficio nonché autorizzazione scritta per abilitarla ad eseguire tutti i controlli previsti presso i distributori locali. Il testo delle lettere deve essere conforme ai facsimili forniti dall'ADS;
7.6 inviare a tutti indistintamente i distributori locali interessati alla verifica esterna
una lettera che preannuncia la visita del verificatore esterno, come da facsimile fornito dall'ADS;
7.7 intervenire, se del caso, presso i suddetti distributori locali perché venga
assicurata al verificatore esterno la disponibilità di tutti i dati e documenti richiesti per l'espletamento del proprio incarico;
7.8 accettare l'esecuzione di eventuali supplementi d'indagine richiesti dal Consiglio
Direttivo e/o dalla Commissione Lavori ai sensi degli artt. 3, 12 e 13, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 18;
7.9 corrispondere ai verificatori incaricati delle verifiche esterna ed interna i
pagamenti secondo quanto previsto dall'art.18;
7.10 attenersi al disposto dell'art.16 in merito all'uso del marchio ADS e dei dati
certificati;
7.11 riconoscere all'ADS il diritto alla divulgazione dei dati sottoposti ad
accertamento ai sensi dell'art. 17.
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