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 Regolamento per l'esecuzione degli accertamenti ADS

Art.   1 - Premessa
Art.   2 - Definizioni
Art.   3 - Verifiche
Art.   4 - Periodicita' degli accertamenti
Art.   5 - Richiesta di accertamento
Art.   6 - Dichiarazione dell'editore
Art.   7 - Obblighi dell'editore
Art.   8 - Verifica esterna
Art.   9 - Connessione tra verifica esterna e verifica interna
Art. 10 - Verifica interna
Art. 11 - Società di revisione legittimate ai controlli
Art. 12 - Esame dei rapporti sulle verifiche esterna ed interna
Art. 13 - Esito del primo accertamento
Art. 14 - Esito degli accertamenti successivi al primo
Art. 15 - Certificato ADS
Art. 16 - Uso del marchio e dei dati certificati
Art. 17 - Divulgazione dei dati
Art. 18 - Costo delle verifiche interne ed esterne
Art. 19 - Normativa complementare
Art. 20 - Modifiche alle norme del regolamento
Art. 21 - Norme transitorie
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Testo aggiuntivo del Regolamento ADS
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Disposizioni aggiuntive ad integrazione
del Regolamento
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Decisioni assunte dal Consiglio Direttivo ADS
in merito ad "Altre Vendite"
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Moduli per la richiesta di accertamento


Art. 7 - Obblighi dell'editore
L'editore che sottopone ad accertamento una o più testate si impegna ad accettare integralmente e senza riserve, per ciascuna testata e per ogni periodo sottoposto ad accertamento, le norme e le condizioni contenute nel presente Regolamento, nonché le norme sulle procedure di accertamento che ne possono derivare.

In particolare, per ciascuna testata l'editore è tenuto a:
7.1 inviare formale richiesta di accertamento all'ADS, come stabilito dall'art. 5;
7.2 scegliere, esclusivamente tra quelle legittimate dall'ADS, la società di revisione alla quale intende affidare i controlli interni, autorizzandola ad inviare all'ADS il proprio rapporto finale;
7.3 inviare al più presto e comunque entro i termini stabiliti dall'art. 6 i moduli di dichiarazione debitamente compilati, datati e sottoscritti dal legale rappresentante;
7.4 inviare entro i termini previsti al punto 6.7 i Modd. 130 e 131 impegnandosi irrevocabilmente a fornire la conseguente dichiarazione dei dati di cui al primo capoverso dell'art. 6;
7.5 accettare la società di revisione incaricata dall'ADS per i controlli esterni, rilasciandole manleva per il segreto d'ufficio nonché autorizzazione scritta per abilitarla ad eseguire tutti i controlli previsti presso i distributori locali. Il testo delle lettere deve essere conforme ai facsimili forniti dall'ADS;
7.6 inviare a tutti indistintamente i distributori locali interessati alla verifica esterna una lettera che preannuncia la visita del verificatore esterno, come da facsimile fornito dall'ADS;
7.7 intervenire, se del caso, presso i suddetti distributori locali perché venga assicurata al verificatore esterno la disponibilità di tutti i dati e documenti richiesti per l'espletamento del proprio incarico;
7.8 accettare l'esecuzione di eventuali supplementi d'indagine richiesti dal Consiglio Direttivo e/o dalla Commissione Lavori ai sensi degli artt. 3, 12 e 13, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 18;
7.9 corrispondere ai verificatori incaricati delle verifiche esterna ed interna i pagamenti secondo quanto previsto dall'art.18;
7.10 attenersi al disposto dell'art.16 in merito all'uso del marchio ADS e dei dati certificati;
7.11 riconoscere all'ADS il diritto alla divulgazione dei dati sottoposti ad accertamento ai sensi dell'art. 17.

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