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 Regolamento per l'esecuzione degli accertamenti ADS

Art.   1 - Premessa
Art.   2 - Definizioni
Art.   3 - Verifiche
Art.   4 - Periodicita' degli accertamenti
Art.   5 - Richiesta di accertamento
Art.   6 - Dichiarazione dell'editore
Art.   7 - Obblighi dell'editore
Art.   8 - Verifica esterna
Art.   9 - Connessione tra verifica esterna e verifica interna
Art. 10 - Verifica interna
Art. 11 - Società di revisione legittimate ai controlli
Art. 12 - Esame dei rapporti sulle verifiche esterna ed interna
Art. 13 - Esito del primo accertamento
Art. 14 - Esito degli accertamenti successivi al primo
Art. 15 - Certificato ADS
Art. 16 - Uso del marchio e dei dati certificati
Art. 17 - Divulgazione dei dati
Art. 18 - Costo delle verifiche interne ed esterne
Art. 19 - Normativa complementare
Art. 20 - Modifiche alle norme del regolamento
Art. 21 - Norme transitorie
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Testo aggiuntivo del Regolamento ADS
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Disposizioni aggiuntive ad integrazione
del Regolamento
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Decisioni assunte dal Consiglio Direttivo ADS
in merito ad "Altre Vendite"
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Moduli per la richiesta di accertamento


Art. 6 - Dichiarazione dell'editore
L'editore è tenuto a fornire all'ADS la dichiarazione dei dati per ciascuna testata per la quale ha richiesto l'accertamento. A tale scopo deve compilare i seguenti moduli, tenuto conto delle definizioni di cui all' art. 2:
- Modd. 111, 112, 113 e 114 ADS per i quotidiani e per le pubblicazioni con più di un numero al mese;
- Modd. 111 e 114 ADS per le pubblicazioni con un numero al mese o con meno di dodici numeri all' anno.

I suddetti moduli devono essere inviati all'ADS in duplice copia al massimo entro 120 giorni dalla fine del periodo per il quale è stato richiesto l'accertamento, tenuto conto di quanto stabilito al successivo punto 6.8.
Per le testate di cui al punto 5.1.4 b), qualora nel corso dell'anno venissero sospese le uscite del supplemento, i dati relativi al numeri del quotidiano usciti senza supplemento devono essere dichiarati unitamente a quelli degli altri numeri della settimana.
Entrambe le dichiarazioni devono riportare in calce apposita nota.
A partire dal secondo accertamento, l'ADS pubblica di diritto su ADS Notizie i dati dichiarati dall'editore cosi come stabilito al punto 17.1 a).
A completamento della propria dichiarazione, l'editore deve pertanto compilare e trasmettere all'ADS i Modd. 115 e 116 debitamente sottoscritti.

Per la compilazione della dichiarazione dei dati, l'editore deve tenere presente quanto segue:
6.1 Le eventuali copie di resa non ancora pervenute alla data della compilazione dei moduli, devono essere opportunamente valutate, incluse nella dichiarazione e supportate in sede di verifica.
6.2 Le copie ritirate nei punti vendita con buoni sostitutivi dell'abbonamento devono essere sottratte dal totale delle copie distribuite e vendute, se già comprese tra quelle degli abbonamenti.
Le copie consegnate gratuitamente dai punti vendita a fronte di coupons, devono essere dichiarate nell'apposita colonna prevista nei moduli.
6.3 Relativamente al Mod. 114 (ripartizione media territoriale della distribuzione e della diffusione), l'editore ha la facoltà di fornire, per la parte inerente la diffusione, i soli dati riguardanti il "totale provincia" e "% sul totale nazionale", tralasciando quindi la suddivisione tra capoluogo e resto provincia.
Le copie relative agli abbonamenti DEVONO essere necessariamente comprese nei dati dichiarati per ciascuna provincia.
Le copie relative agli omaggi possono essere indicate in totale separatamente.
6.4 Quando cause di forza maggiore abbiano impedito il completamento della tiratura e/o la regolare distribuzione di uno o più numeri della testata, l'editore può effettuare la neutralizzazione dei dati anomali.
continua
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