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 Regolamento per l'esecuzione degli accertamenti ADS

Art.   1 - Premessa
Art.   2 - Definizioni
Art.   3 - Verifiche
Art.   4 - Periodicita' degli accertamenti
Art.   5 - Richiesta di accertamento
Art.   6 - Dichiarazione dell'editore
Art.   7 - Obblighi dell'editore
Art.   8 - Verifica esterna
Art.   9 - Connessione tra verifica esterna e verifica interna
Art. 10 - Verifica interna
Art. 11 - Società di revisione legittimate ai controlli
Art. 12 - Esame dei rapporti sulle verifiche esterna ed interna
Art. 13 - Esito del primo accertamento
Art. 14 - Esito degli accertamenti successivi al primo
Art. 15 - Certificato ADS
Art. 16 - Uso del marchio e dei dati certificati
Art. 17 - Divulgazione dei dati
Art. 18 - Costo delle verifiche interne ed esterne
Art. 19 - Normativa complementare
Art. 20 - Modifiche alle norme del regolamento
Art. 21 - Norme transitorie
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Testo aggiuntivo del Regolamento ADS
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Disposizioni aggiuntive ad integrazione
del Regolamento
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Decisioni assunte dal Consiglio Direttivo ADS
in merito ad "Altre Vendite"
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Moduli per la richiesta di accertamento


Art. 5 - Richiesta di accertamento
5.1 Primo accertamento
L'editore comunica per iscritto all'ADS il nome della testata ed il periodo per il quale intende richiedere l'accertamento.

5.1.1 L'ADS Invia all'editore:
a) testo della lettera per la formale richiesta di accertamento con la precisazione del periodo o dei periodi per i quali l'editore è tenuto a richiedere l'accertamento come precisato al precedente art. 4;
b) scheda dei dati informativi;
c) Regolamento per l'esecuzione degli accertamenti;
d) elenco delle società di revisione legittimate ai controlli ADS.

5.1.2 La lettera di cui al punto 5.1.1 a) deve essere inviata per raccomandata all'ADS con la massima sollecitudine, unitamente alla scheda di cui al punto 5.1.1b) compilata e sottoscritta per ciascuna testata.
Copie della lettera e della scheda devono essere inviate direttamente dall'editore alla società di revisione di cui al successivo punto 7.2.

5.1.3 In base alla richiesta di cui al precedente punto 5.1.2, l'ADS provvede ad inviare all'editore i moduli per la dichiarazione dei dati.

5.1.4 Vengono considerate come "testata a sé stante" e quindi oggetto di certificazione separata:
a) il numero del lunedì dei quotidiani con tariffa base differenziata per tutti i tipi di pubblicità commerciale;
b) il numero del quotidiano posto in vendita con prezzo maggiorato in quanto venduto sistematicamente con supplemento.
In questi casi l'editore è tenuto a presentare apposita richiesta di accertamento ed a fornire specifica dichiarazione dei dati.
Per le testate di cui al punto b) la richiesta di primo accertamento può decorrere dalla data di uscita del primo numero del supplemento.

continua
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