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Art. 5 - Richiesta di accertamento |
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5.1 Primo accertamento
L'editore comunica per iscritto all'ADS il nome della testata ed il periodo per il quale intende richiedere l'accertamento.
5.1.1 L'ADS Invia all'editore:
a) testo della lettera per la formale richiesta di accertamento con la
precisazione del periodo o dei periodi per i quali l'editore è tenuto a richiedere l'accertamento come precisato al precedente art. 4;
b) scheda dei dati informativi;
c) Regolamento per l'esecuzione degli accertamenti;
d) elenco delle società di revisione legittimate ai controlli ADS.
5.1.2 La lettera di cui al punto 5.1.1 a) deve essere inviata per raccomandata
all'ADS con la massima sollecitudine, unitamente alla scheda di cui al punto 5.1.1b) compilata e sottoscritta per ciascuna testata.
Copie della lettera e della scheda devono essere inviate direttamente dall'editore alla società di revisione di cui al successivo punto 7.2.
5.1.3 In base alla richiesta di cui al precedente punto 5.1.2, l'ADS provvede ad
inviare all'editore i moduli per la dichiarazione dei dati.
5.1.4 Vengono considerate come "testata a sé stante" e quindi oggetto di
certificazione separata:
a) il numero del lunedì dei quotidiani con tariffa base differenziata per tutti i tipi
di pubblicità commerciale;
b) il numero del quotidiano posto in vendita con prezzo maggiorato in quanto
venduto sistematicamente con supplemento.
In questi casi l'editore è tenuto a presentare apposita richiesta di accertamento ed a fornire specifica dichiarazione dei dati.
Per le testate di cui al punto b) la richiesta di primo accertamento può decorrere dalla data di uscita del primo numero del supplemento.
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continua |
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