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Art. 4 - Periodicita' degli accertamenti |
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4.1 Gli accertamenti riguardano un periodo di dodici mesi completi corrispondenti all'anno solare, ossia dall'1 gennaio al 31 dicembre.
4.2 Per le testate per le quali viene richiesto il primo accertamento il periodo da sottoporre a controllo può riguardare:
a) il periodo dall' 1 gennaio al 30 giugno;
b) il periodo dall'1 luglio al 31 dicembre.
Nel caso a), il secondo accertamento deve riguardare il secondo semestre dello stesso anno; nel caso b) l'intero anno solare successivo. In entrambi i casi la richiesta di accertamento deve riguardare sia il primo che il secondo accertamento.
4.3 Per le nuove testate per le quali l'editore intende richiedere l'accertamento a partire dall'inizio delle pubblicazioni, il primo periodo da sottoporre a controllo può riguardare:
a) per le testate che hanno iniziato la pubblicazione nel primo semestre
dell'anno, il periodo compreso tra la data di uscita del primo numero ed il 31 dicembre dello stesso anno; il secondo accertamento deve riguardare l'intero anno solare successivo;
b) per le testate che hanno iniziato la pubblicazione nel secondo semestre
dell'anno, il periodo di sei mesi consecutivi a partire dalla prima uscita; il secondo accertamento deve riguardare il periodo immediatamente successivo fino al 31 dicembre.
In entrambi i casi la richiesta deve riguardare sia il primo che il secondo accertamento.
4.4 Ogni ulteriore accertamento deve riguardare l'intero anno solare, e così di
seguito, affinché i dati abbiano continuità ai fini del controllo e delle conseguenti certificazioni.
4.5 In caso di interruzione degli accertamenti per qualsiasi motivo, l'editore ha la
facoltà di richiedere un nuovo accertamento dopo che siano trascorsi almeno due anni dalla fine dell'ultimo periodo accertato. Il nuovo accertamento viene considerato a tutti gli effetti come primo accertamento.
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