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 Regolamento per l'esecuzione degli accertamenti ADS

Art.   1 - Premessa
Art.   2 - Definizioni
Art.   3 - Verifiche
Art.   4 - Periodicita' degli accertamenti
Art.   5 - Richiesta di accertamento
Art.   6 - Dichiarazione dell'editore
Art.   7 - Obblighi dell'editore
Art.   8 - Verifica esterna
Art.   9 - Connessione tra verifica esterna e verifica interna
Art. 10 - Verifica interna
Art. 11 - Società di revisione legittimate ai controlli
Art. 12 - Esame dei rapporti sulle verifiche esterna ed interna
Art. 13 - Esito del primo accertamento
Art. 14 - Esito degli accertamenti successivi al primo
Art. 15 - Certificato ADS
Art. 16 - Uso del marchio e dei dati certificati
Art. 17 - Divulgazione dei dati
Art. 18 - Costo delle verifiche interne ed esterne
Art. 19 - Normativa complementare
Art. 20 - Modifiche alle norme del regolamento
Art. 21 - Norme transitorie
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Testo aggiuntivo del Regolamento ADS
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Disposizioni aggiuntive ad integrazione
del Regolamento
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Decisioni assunte dal Consiglio Direttivo ADS
in merito ad "Altre Vendite"
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Moduli per la richiesta di accertamento


Art. 4 - Periodicita' degli accertamenti
4.1 Gli accertamenti riguardano un periodo di dodici mesi completi corrispondenti all'anno solare, ossia dall'1 gennaio al 31 dicembre.

4.2 Per le testate per le quali viene richiesto il primo accertamento il periodo da sottoporre a controllo può riguardare:
a) il periodo dall' 1 gennaio al 30 giugno;
b) il periodo dall'1 luglio al 31 dicembre.

Nel caso a), il secondo accertamento deve riguardare il secondo semestre dello stesso anno; nel caso b) l'intero anno solare successivo. In entrambi i casi la richiesta di accertamento deve riguardare sia il primo che il secondo accertamento.

4.3 Per le nuove testate per le quali l'editore intende richiedere l'accertamento a partire dall'inizio delle pubblicazioni, il primo periodo da sottoporre a controllo può riguardare:
a) per le testate che hanno iniziato la pubblicazione nel primo semestre dell'anno, il periodo compreso tra la data di uscita del primo numero ed il 31 dicembre dello stesso anno; il secondo accertamento deve riguardare l'intero anno solare successivo;
b) per le testate che hanno iniziato la pubblicazione nel secondo semestre dell'anno, il periodo di sei mesi consecutivi a partire dalla prima uscita; il secondo accertamento deve riguardare il periodo immediatamente successivo fino al 31 dicembre.

In entrambi i casi la richiesta deve riguardare sia il primo che il secondo accertamento.

4.4 Ogni ulteriore accertamento deve riguardare l'intero anno solare, e così di seguito, affinché i dati abbiano continuità ai fini del controllo e delle conseguenti certificazioni.

4.5 In caso di interruzione degli accertamenti per qualsiasi motivo, l'editore ha la facoltà di richiedere un nuovo accertamento dopo che siano trascorsi almeno due anni dalla fine dell'ultimo periodo accertato. Il nuovo accertamento viene considerato a tutti gli effetti come primo accertamento.

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