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 Regolamento per l'esecuzione degli accertamenti ADS

Art.   1 - Premessa
Art.   2 - Definizioni
Art.   3 - Verifiche
Art.   4 - Periodicita' degli accertamenti
Art.   5 - Richiesta di accertamento
Art.   6 - Dichiarazione dell'editore
Art.   7 - Obblighi dell'editore
Art.   8 - Verifica esterna
Art.   9 - Connessione tra verifica esterna e verifica interna
Art. 10 - Verifica interna
Art. 11 - Società di revisione legittimate ai controlli
Art. 12 - Esame dei rapporti sulle verifiche esterna ed interna
Art. 13 - Esito del primo accertamento
Art. 14 - Esito degli accertamenti successivi al primo
Art. 15 - Certificato ADS
Art. 16 - Uso del marchio e dei dati certificati
Art. 17 - Divulgazione dei dati
Art. 18 - Costo delle verifiche interne ed esterne
Art. 19 - Normativa complementare
Art. 20 - Modifiche alle norme del regolamento
Art. 21 - Norme transitorie
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Testo aggiuntivo del Regolamento ADS
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Disposizioni aggiuntive ad integrazione
del Regolamento
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Decisioni assunte dal Consiglio Direttivo ADS
in merito ad "Altre Vendite"
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Moduli per la richiesta di accertamento


Art. 16 - Uso del marchio e dei dati certificati
L'editore è autorizzato ad avvalersi dei marchio ADS per la testata per la quale ha ottenuto il primo certificato dopo che lo stesso sia divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 15.
L'editore che intende riprodurre il marchio ADS sulla testata per la quale ha ottenuto il certificato ADS, ha l'obbligo di apporre accanto al marchio il numero dell'ultimo certificato ottenuto e la data del suo rilascio.
L'editore che intende pubblicare i dati accertati, ha l'obbligo di citare l'ADS o di riprodurne il marchio e di fare riferimento al periodo cui i suddetti dati si riferiscono, citando altresì il numero e la data del relativo certificato.
La validità del certificato e l'autorizzazione all'uso del marchio ADS decadono trascorso un anno dalla data di rilascio del certificato stesso.
L'editore è autorizzato a continuare ad utilizzare il marchio ADS ed i dati certificati a condizione che richieda l'accertamento per il periodo successivo ai sensi del punto 5.2 e purché non si sia verificata alcuna interruzione negli accertamenti.
Il nome ADS può essere usato dai terzi solo ed esclusivamente con specifico riferimento all'attività di accertamento della tiratura e della diffusione svolta dall'ADS o per conto dell'ADS stessa.

A salvaguardia del proprio nome e del proprio marchio, l'ADS si riserva il diritto di agire nei confronti di chiunque utilizzi il nome e/o il marchio ADS:
- abusivamente o impropriamente;
- in modo non conforme alle disposizioni contenute nel presente Regolamento;
- in modo tale da ingenerare confusione o equivoci.

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