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A norma degli artt. 6 e 17 l'ADS provvede all'immediata pubblicazione su ADS Notizie dei dati dichiarati dall'editore per le testate che hanno già ottenuto almeno un certificato.
14.1 A seguito dell'esame dei rapporti di cui all'art. 12, se l'esito dell'accertamento è positivo, su proposta della Commissione Lavori il Consiglio Direttivo rilascia alla testata interessata il relativo certificato.
14.2 Qualora le verifiche effettuate evidenzino, relativamente al numero totale di copie diffuse, differenze sostanziali nei dati dichiarati e già pubblicati rispetto a quelli accertati, l'editore deve fornire all'ADS documentazione delle differenze emerse.
14.2.1 Se la documentazione fornita dall'editore viene accettata, la testata ottiene il certificato con i dati effettivamente accertati, dati che verranno successivamente pubblicati su ADS Notizie come stabilito al punto 17.2 b).
14.2.2 Se la documentazione non viene accettata, su proposta della Commissione Lavori, il Consiglio Direttivo provvede a:
- notificare all'editore della testata interessata la sospensione dagli accertamenti ADS per tre anni a partire dall'inizio del periodo cui si riferisce la dichiarazione risultata errata;
- pubblicare su ADS Notizie, in apposita sezione a ciò riservata, l'esito dell'accertamento;
- pubblicare al più presto a spese dell'ADS su almeno tre riviste specializzate l'esito dell'accertamento.
Trascorso il suddetto periodo di tre anni l'editore può inoltrare all'ADS nuova richiesta di accertamento della quale viene data comunicazione su ADS Notizie. Questo accertamento viene considerato come primo accertamento.
14.3 Qualora l'editore decida di recedere dall'accertamento dopo che sia stata pubblicata la dichiarazione dei dati a norma degli articoli 6 e 17 e comunque prima dell'invio del rapporto finale da parte della società di revisione incaricata della verifica interna, l'ADS provvede a:
a) notificare all'editore della testata interessata la sospensione dagli accertamenti ADS per tre anni a partire dall'inizio del periodo cui si riferisce la dichiarazione pubblicata su ADS Notizie;
b) pubblicare su ADS Notizie, in apposita sezione a ciò riservata, la notizia della sospensione dell'accertamento con specifico riferimento alla dichiarazione pubblicata.
Trascorso il suddetto periodo di tre anni l'editore può inoltrare all'ADS nuova richiesta di accertamento della quale viene data comunicazione su ADS Notizie. Questo accertamento viene considerato come primo accertamento.
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