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 Regolamento per l'esecuzione degli accertamenti ADS

Art.   1 - Premessa
Art.   2 - Definizioni
Art.   3 - Verifiche
Art.   4 - Periodicita' degli accertamenti
Art.   5 - Richiesta di accertamento
Art.   6 - Dichiarazione dell'editore
Art.   7 - Obblighi dell'editore
Art.   8 - Verifica esterna
Art.   9 - Connessione tra verifica esterna e verifica interna
Art. 10 - Verifica interna
Art. 11 - Società di revisione legittimate ai controlli
Art. 12 - Esame dei rapporti sulle verifiche esterna ed interna
Art. 13 - Esito del primo accertamento
Art. 14 - Esito degli accertamenti successivi al primo
Art. 15 - Certificato ADS
Art. 16 - Uso del marchio e dei dati certificati
Art. 17 - Divulgazione dei dati
Art. 18 - Costo delle verifiche interne ed esterne
Art. 19 - Normativa complementare
Art. 20 - Modifiche alle norme del regolamento
Art. 21 - Norme transitorie
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Testo aggiuntivo del Regolamento ADS
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Disposizioni aggiuntive ad integrazione
del Regolamento
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Decisioni assunte dal Consiglio Direttivo ADS
in merito ad "Altre Vendite"
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Moduli per la richiesta di accertamento


Art. 14 - Esito degli accertamenti successivi al primo
A norma degli artt. 6 e 17 l'ADS provvede all'immediata pubblicazione su ADS Notizie dei dati dichiarati dall'editore per le testate che hanno già ottenuto almeno un certificato.

14.1 A seguito dell'esame dei rapporti di cui all'art. 12, se l'esito dell'accertamento è positivo, su proposta della Commissione Lavori il Consiglio Direttivo rilascia alla testata interessata il relativo certificato.
14.2 Qualora le verifiche effettuate evidenzino, relativamente al numero totale di copie diffuse, differenze sostanziali nei dati dichiarati e già pubblicati rispetto a quelli accertati, l'editore deve fornire all'ADS documentazione delle differenze emerse.
14.2.1 Se la documentazione fornita dall'editore viene accettata, la testata ottiene il certificato con i dati effettivamente accertati, dati che verranno successivamente pubblicati su ADS Notizie come stabilito al punto 17.2 b).
14.2.2 Se la documentazione non viene accettata, su proposta della Commissione Lavori, il Consiglio Direttivo provvede a:
- notificare all'editore della testata interessata la sospensione dagli accertamenti ADS per tre anni a partire dall'inizio del periodo cui si riferisce la dichiarazione risultata errata;
- pubblicare su ADS Notizie, in apposita sezione a ciò riservata, l'esito dell'accertamento;
- pubblicare al più presto a spese dell'ADS su almeno tre riviste specializzate l'esito dell'accertamento.

Trascorso il suddetto periodo di tre anni l'editore può inoltrare all'ADS nuova richiesta di accertamento della quale viene data comunicazione su ADS Notizie. Questo accertamento viene considerato come primo accertamento.
14.3 Qualora l'editore decida di recedere dall'accertamento dopo che sia stata pubblicata la dichiarazione dei dati a norma degli articoli 6 e 17 e comunque prima dell'invio del rapporto finale da parte della società di revisione incaricata della verifica interna, l'ADS provvede a:
a) notificare all'editore della testata interessata la sospensione dagli accertamenti ADS per tre anni a partire dall'inizio del periodo cui si riferisce la dichiarazione pubblicata su ADS Notizie;
b) pubblicare su ADS Notizie, in apposita sezione a ciò riservata, la notizia della sospensione dell'accertamento con specifico riferimento alla dichiarazione pubblicata.

Trascorso il suddetto periodo di tre anni l'editore può inoltrare all'ADS nuova richiesta di accertamento della quale viene data comunicazione su ADS Notizie. Questo accertamento viene considerato come primo accertamento.

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